È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Rilancio” ovvero il decreto legge che include nel testo tutte le specifiche relative al Superbonus 110%.
Le detrazioni della misura si applicheranno alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e, in ogni caso, saranno operative successivamente alla conversione in legge del d.l. 34/2020 e alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Potranno accedere al Superbonus 110% interventi di riqualificazione energetica quali:
– interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
– interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Altri interventi di efficientamento energetico, come ad esempio acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi o di schermature solari, potranno rientrare nel Superbonus se eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento dei due punti precedenti.
Il Decreto Rilancio prevede il Superbonus 110% anche per gli interventi di miglioramento sismico nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Nel caso si fruisca di una detrazione appartenente a una delle due suddette categorie (ecobonus o sismabonus), allora le agevolazioni potranno coinvolgere anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati.
Per informazioni più approfondite rimandiamo all’articolo 119 del Decreto Rilancio, ma restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento futuro sul Superbonus 110%: contattaci!